10-06-2024 I nidi di rondini non si toccano. La campagna sulle potature a Roma di Enpa e Lipu

L’Ente Nazionale Protezione Animali insieme e la Lipu hanno fatto una campagna per fermare le potature indiscriminate a Roma e ricordare che è vietato raccogliere e rimuovere le uova e i nidi di ogni specie.

Roma tutela la biodiversità, fondamentale per la nostra sopravvivenza. Roma protegge le specie migratrici che ogni anno volano dall’Europa all’Africa percorrendo oltre 10.000 km! Oggi a rischio estinzione eppure utilissime, solo in Italia predano ogni anno fino a 31 mila tonnellate di insetti in modo assolutamente ecologico. Rondini, balestrucci, rondoni e specie affini sono infatti tutelati dalla legge nazionale 157/92 sulla fauna selvatica, che specifica la tutela per uova, nidi e piccoli nati che non si possono toccare e rimuovere.
Nel comune di Roma è inoltre in vigore la delibera della giunta capitolina n.190 che vieta a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio, Rondone e specie affini su tutto il territorio capitolino. Questa protezione si estende anche alle fasi iniziali di costruzione dei nidi in quanto questi uccelli tornano a nidificare negli stessi nidi e, dopo lo sforzo della migrazione, la fatica della ricostruzione del nido può risultargli fatale; una deroga al divieto di rimozione dei nidi può essere chiesta, esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione (tra il 30 Novembre e il 15 Febbraio) al Dipartimento Tutela Ambientale.

Potature a Roma, cosa si può fare e cosa no

La legge nazionale 157 del 1992 già vieta di danneggiare o distruggere i nidi con uova o piccoli di specie appartenenti a fauna selvatica italiana. Dunque, se un intervento di potatura o abbattimento comporta la distruzione di un nido attivo, questo dovrà essere immediatamente sospeso e rimandato fino a che i piccoli non saranno tutti involati.
Inoltre, riconoscendo l’importanza ecologica del patrimonio arboreo, il Comune di Roma
si è dotato del “REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E DEL PAESAGGIO URBANO DI ROMA CAPITALE”

L’articolo 33 indica che:

• le potature sul verde, sia pubblico che privato, devono essere effettuate lontano dal
periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli che va da Marzo ad Agosto (in questo

periodo le probabilità di trovare nidi attivi e tane abitate sono altissime);
• l’assenza di nidi deve essere accertata da un esperto e le deroghe per condizioni di
pericolosità delle piante vengono stabilite dal Dipartimento Tutela Ambientale;
• le potature devono essere eseguite a regola d’arte e nel periodo di assenza di foglie;

• a Roma la pratica della capitozzatura è vietata.

Le violazioni a queste leggi vanno segnalate alla Polizia Locale o alle altre Forze di Polizia.