Stampa
Visite: 2023

26-11-2019 Maltrattamento animali, Cassazione: è reato se non si ricorre al veterinario

  

Evitare di portare un animale malato dal medico veterinario per sottoporlo alle cure necessarie è reato di maltrattamento. E’ quanto stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 22579/2019. In particolare la sentenza si concentra sulla condotta del proprietario che commette reato se non fa curare il proprio animale in presenza “di una malattia manifesta ed evidente dell’animale”. 

La Cassazione dunque torna ad affrontare un argomento di grande importanza come quello relativo al maltrattamento degli animali (art 544 ter codice penale) ribadendo che il reato si realizza anche in forma omissiva. Dunque maltrattare non è solo l’agire in modo lesivo ma anche il non agire, impedendo che si realizzi l’evento lesivo. 

Questa sentenza – ha commentando Claudia Ricci, avvocato Enpa – si inserisce in un solco tracciato dalla Cassazione che vede il reato di maltrattamento di animali realizzarsi in forma omissiva. Già la sentenza n. 38409/2018 aveva sottolineato la responsabilità del veterinario nel caso in cui il medico si rifiuti di intervenire, configurando l’omissione come reato di maltrattamento a carico del veterinario stesso che, essendo soggetto ad un preciso obbligo giuridico dettato dal codice deontologico, non adempie al proprio dovere. In questo caso la Cassazione si sofferma invece sulla condotta del proprietario anch’esso soggetto all’obbligo giuridico di prendersi cura del proprio animale. Ritengo dunque – ha concluso Ricci – che sia molto importante tornare a ribadire che il reato di maltrattamento si realizza anche in forma omissiva”.